Statuto


STATUTO
DELL’ ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEL COMMERCIO LANIERO
TRA COMMERCIANTI E RAPPRESENTANTI DI MATERIE PRIME TESSILI
V.01_02.04.19


COSTITUZIONE SEDE E SCOPI

ARTICOLO I
L’Associazione  Nazionale  Commercio  Laniero, costituita nel 1920, è regolata dal presente  Statuto a  norma  dell’ art. 36  del  Codice Civile. L’Associazione  ha sede in Biella in Corso Risorgimento Nr. 7. Essa  è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata nel tempo.  Tutte le  prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e svolte in modo personale e spontaneo  salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione. Possono essere iscritti all’Associazione, quali Soci, le imprese individuali o collettive che esercitino il commercio e la rappresentanza delle lane e delle materie prime tessili in genere, in proprio e per conto terzi. L’Associazione ha la sua sede in Biella.  Essa potrà aderire su deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altri enti od Associazioni, tanto in Italia che all’estero.

ARTICOLO II 
Scopo dell’Associazione è di promuovere ogni iniziativa utile a favorire il commercio e la rappresentanza delle materie prime tessili in genere e di tutelarne gli interessi morali e materiali. Essa perseguirà tali scopi nelle forme e con le iniziative che saranno deliberate dagli Organi sociali.

SOCI

ARTICOLO III
Possono far parte dell’Associazione le società di capitali o di persone, nonché le ditte individuali, munite delle seguenti caratteristiche:  –  iscritte da almeno un anno nel Registro delle Imprese;  –  con sede in Italia o all’estero aventi per  scopo il commercio e  la rappresentanza delle materie prime tessili in genere. Possono inoltre far parte dell’Associazione, associazioni e società con scopi analoghi o complementari come previsto dall’ art. IV.

ARTICOLO IV
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.  Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo la ditta interessata può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il socio è tenuto a pagare all’atto dell’ammissione una tassa “una tantum” nonché la quota annuale dell’Associazione.   L’ammissione quale Socio effettivo decorre dalla data di accettazione della domanda ed è impegnativa fino al 31 dicembre dell’anno successivo. Il vincolo d’iscrizione all’Associazione è annuale e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora il Socio non presenti le proprie dimissioni, mediante lettera  raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno.  I Soci Effettivi sono tenuti all’osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni delle delibere degli Organi Sociali. Essi debbono inoltre fornire tutte quelle informazioni generali e notizie che fossero richieste nell’ambito delle competenze dell’Associazione, nonché a rendere note la variazioni di ditta, rappresentanza legale e composizione. Il socio si impegna all’osservanza del Codice Etico  contestualmente alla sottoscrizione della domanda di adesione e ne rinnova il proprio impegno al rinnovo della quota associativa.  Il Socio dimissionario, escluso o deceduto, perde ogni diritto nei confronti del patrimonio Sociale e non ha diritto al rimborso della quota sociale dei contributi ne’ all’ abbuono di quella dovuta per l’esercizio in corso.

ARTICOLO V 
I Soci sono : Effettivi, Onorari, Aggregati e Sostenitori.
I Soci Effettivi hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione I Soci Onorari sono nominati dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, fra quelle personalità che abbiano dato, con la loro opera, particolare lustro all’Associazione. I Soci Onorari non assumono obbligazioni al versamento di quote a favore dell’ Associazione. I Soci Aggregati sono quelle persone o quelle società, associazioni, enti pubblici o privati che per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell’ Associazione.   I Soci Sostenitori sono quelli che sulla base dei contributi che  vengono fissati di anno in anno dal Consiglio Direttivo, hanno esclusivamente  il diritto di ricevere le pubblicazioni curate dalla Associazione.  Essi  non hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea e non hanno diritto di Voto. I Soci Aggregati e i Soci Onorari, possono partecipare all’Assemblea al fine di esprimere pareri non vincolanti  e collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, non hanno diritto di voto e  non possono far parte del Consiglio. I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell’Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato.  L’Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

ARTICOLO VI
Oltre ai contributi ordinari di cui all’art. IV, ai Soci Effettivi possono venire richiesti contributi straordinari in dipendenza di speciali prestazioni o servizi resi dall’Associazione direttamente od anche mediante organizzazione di particolari uffici. L’approvazione di tali contributi è di competenza del Consiglio Direttivo, il quale delibera altresì sulla destinazione delle somme così raccolte; l’amministrazione di detti contributi rimane affidata agli organi che amministrano i contributi ordinari.

ARTICOLO VII 
E’ consentito ai Soci, nelle zone ove esistono più di otto Associati, di riunirsi in Gruppo e di eleggere un Capogruppo.

ARTICOLO VIII 
Sono Organi dell’Associazione: – l’Assemblea dei Soci; – il Presidente  e 2 Vice Presidenti di cui uno Vicario del Presidente; – il Segretario; – Il Tesoriere; – il Consiglio Direttivo; – il Collegio dei Probiviri; – il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO IX
Possono essere investite delle cariche sociali persone che siano titolari, gerenti, membri del Consiglio di Amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali ed institori di ditte associate. Cessando i titoli delle predette rappresentanze, gli eletti si intendono automaticamente decaduti dalla carica.


ASSEMBLEA

ARTICOLO X 
L’Assemblea è costituita dai Soci Effettivi, i quali vi partecipano per mezzo di un legale rappresentante o di altra persona munita di delega e facente parte della ditta associata  o di altro socio munito di delega. Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente dell’Associazione presso la sede sociale, od altrove, entro il 31 Marzo di ogni anno per deliberare l’approvazione del bilancio e sugli argomenti che saranno posti all’ordine del giorno. L’Assemblea può essere convocata in ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia domanda scritta almeno un quarto dei Soci od il Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta mediante lettera raccomandata/fax o posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno. In caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati dal Socio e che risultino espressamente annotati nel libro dei Soci. L’Assemblea sarà valida in prima convoca qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convoca, che potrà aver luogo il giorno successivo, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Hanno diritto d’intervento tutti i Soci in regola col pagamento della quota sociale. Sono ammesse le deleghe purché in capo a persone o ditte associate in regola con la quota sociale. Ciascun delegato potrà essere portatore di massimo 2 deleghe.

ARTICOLO XI
Spetta all’Assemblea generale ordinaria : – nominare il Presidente dell’Assemblea;  – esaminare i problemi di ordine generale che interessano il commercio laniero e fissare le direttive    dell’Associazione; – deliberare sulle relazioni morali ed economiche aventi per oggetto l’attività svolta dall’Associazione; – deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell’Associazione; – deliberare sulle eventuali modificazioni dello Statuto Sociale; – deliberare su ogni altro argomento demandatole dallo Statuto e posto all’ordine del giorno; – deliberare sull’impiego degli eventuali avanzi di esercizio come pure sui mezzi più opportuni per coprire         eventuali disavanzi; – nominare il Presidente dell’Associazione; – nominare i Vice Presidenti dell’Associazione; – nominare il Consiglio Direttivo; – nominare il Collegio dei Probiviri; – nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO XII 
L’Assemblea sarà presieduta da un Socio non facente parte del Consiglio Direttivo e che sarà nominato dall’Assemblea stessa. All’inizio della riunione il Presidente dell’Assemblea chiama uno dei presenti a fungere da Segretario e se necessario, altri due a fungere da Scrutatori, Spetta al Presidente dell’Assemblea, col concorso del Segretario, la constatazione della legale rappresentanza dell’Assemblea.  Le deliberazioni saranno prese a maggioranza tra i votanti; sarà tuttavia sempre necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci effettivi per le deliberazioni che comportino modifiche al presente Statuto.  Per la nomina delle cariche sociali le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.   Delle votazioni effettuate a scrutinio segreto dovranno essere tenute le schede di votazione che potranno essere  accessibili su giustificazione approvata dal Consiglio.  Non sono ammessi al voto i Soci che non risultino in regola con i contributi sociali, i Soci Aggregati i Soci Onorari e i Soci Sostenitori.    Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta, nonché da due Scrutatori, qualora l’assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.


IL PRESIDENTE

ARTICOLO XIII 
Al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente spettano la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione, in qualsiasi sede.  In caso di indisponibilità temporanea del Presidente , il Vice Presidente Vicario ne assumerà la carica  sino alla cessazione dell’indisponibilità stessa o nei casi più rilevanti in attesa della convocazione di una assemblea straordinaria per una nuova elezione alla Presidenza. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile per ulteriori due mandati se consecutivi. Il Presidente : a) può nominare fra i Consiglieri un’ addetto alle relazioni con la Stampa; b) può nominare un Comitato di Arbitraggio dell’Associazione scegliendo i suoi componenti fra i Soci e determinandone il numero in un massimo di cinque; c) può avvalersi di un comitato di saggi nella scelta del suo successore.


IL CONSIGLIO

ARTICOLO XIV
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione, dai due Vice Presidenti e da 8 Consiglieri possibilmente rappresentanti  i vari Distretti e Gruppi Merceologici. Fanno parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto il Presidente uscente ed eventuali membri del Board IWTO iscritti all’Associazione.   Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea di nominare fino ad un massimo di tre Soci, prescelti tra persone che abbiano particolare conoscenza dei problemi tessili, quale Supporto Consultivo al Consiglio senza diritto di voto. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente dell’Associazione mediante lettera/fax/posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione, salvo giustificati motivi accertati dal Consiglio stesso. Il Consiglio si riunisce almeno ogni due mesi presso la sede sociale od altrove.  Il Consiglio può essere tenuto in caso di necessità via teleconferenza fatto salvo che tutti i partecipanti siano in grado di sentirsi e di comunicare tra di loro. Il Consiglio dovrà inoltre riunirsi ogni qual volta almeno 3 Consiglieri ne facciano richiesta al Presidente, indicando lo scopo della riunione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto. E’ obbligo del Consigliere partecipare almeno al 60% delle riunioni di Consiglio convocate nell’anno pena l’eventuale  decadimento dalla carica. Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario della riunione.  Per una rotazione dei Consiglieri e per mantenere nel contempo una certa continuità, si suggerisce che ogni Consigliere non venga eletto, di regola, per più di tre mandati. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ARTICOLO XV 
Il Consiglio Direttivo :
provvede alla nomina del Vice Presidente Vicario; provvede a quanto necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali seguendo le direttive dell’Assemblea; predispone il bilancio preventivo ed esamina il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; nomina un Tesoriere scegliendolo anche fra i Soci non componenti del Consiglio Direttivo;  nomina un Segretario dell’Associazione, scegliendolo anche tra i Soci anche non componenti del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri;  può nominare Consulenti generali e speciali; provvede a dotare, nelle forme che riterrà opportune, la organizzazione del personale necessario per lo svolgimento dell’attività; può nominare commissioni ad hoc su argomenti specifici;   se nel corso dell’esercizio viene a mancare un Consigliere, il Consiglio ne può cooptare uno in attesa della prossima deliberazione assembleare con il solo vincolo che lo stesso rientri tra quelli in grado di rappresentare la ditta associata.

Il Segretario :
tiene aggiornato il libro dei Soci; registra le presenze alle riunioni del  Consiglio Direttivo; dirama gli avvisi di riunione del Consiglio Direttivo; svolge le altre mansioni normalmente connesse al suo ufficio e delegategli dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere :
provvede alla gestione finanziaria dell’Associazione secondo le deliberazioni dell’Assemblea e degli organi sociali rendendone conto all’ Assemblea annualmente ed in qualsiasi altro momento su richiesta del Consiglio ed esplica le altre mansioni inerenti alla sua carica. Cessando dalla carica il Tesoriere trasmette al suo successore od al Presidente tutti i fondi, libri contabili o qualsiasi altro bene dell’ Associazione.

ARTICOLO XVI
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, in casi eccezionali, può invitare, con riferimento a determinati argomenti – ivi compresi le proposte di modifiche allo Statuto – i Soci effettivi ad esprimere il proprio voto per corrispondenza/fax/email. Il Consiglio Direttivo, disponendo il referendum, ne stabilisce le norme procedurali; per la validità del referendum è necessaria la partecipazione alle votazioni, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, di almeno la metà più uno dei Soci.  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti validamente espressi. Il Consiglio Direttivo accerta i risultati del referendum mediante un regolare verbale che viene trascritto sul libro dei verbali.


IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO XVII
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri che non ricoprono cariche sociali, scelti tra persone di specchiata moralità, anche non appartenenti all’Associazione. Gli stessi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio dei Probiviri giudica collegialmente, ed a maggioranza di voti, coi poteri di arbitro libero di equità esente da forme. Le Ditte associate possono sottoporre al giudizio del Collegio dei Probiviri tutte le controversie che potessero nascere tra loro e l’Associazione.


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO XVIII 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due Revisori effettivi e  uno supplente nominati dall’Assemblea; durano in carica due anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi. I Revisori dei Conti provvedono, con ispezioni saltuarie e periodiche, a vigilare sull’andamento amministrativo dell’Associazione. Alla chiusura dell’esercizio controllano il conto consuntivo da presentare all’Assemblea alla quale riferiscono con apposita relazione. Essi intervengono alle riunioni dell’Assemblea ed hanno facoltà di presenziare pure alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Revisore supplente sostituisce i Revisori effettivi che, per qualsiasi ragione, cessino dalla carica o non possono svolgere il loro mandato.


IL PATRIMONIO

ARTICOLO XIX
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:  – dalle tasse di ammissione  “una tantum” da versarsi all’atto dell’iscrizione, – dai contributi annui ordinari,  – da eventuali contributi straordinari,  – da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere, – da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o associati.  Le tasse di ammissione una tantum e l’ammontare annuo dei contributi associativi per  le varie categorie di Soci per l’anno successivo, sono  proposti dal Consiglio Direttivo all’ Assemblea  per l’ approvazione.

ARTICOLO XX 
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e con riferimento a tale epoca il Consiglio Direttivo provvede a redigere il rendiconto annuale dal quale risulti la situazione patrimoniale ed economica dell’Associazione entro il 15 Marzo. Il bilancio dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione accompagnato dalla relazione del Consiglio  e dal rapporto dei Revisori dei Conti entro il 30 Aprile. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo (economico e patrimoniale) da presentare all’Assemblea sono compilati per ciascun anno solare. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


ESCLUSIONE

ARTICOLO XXI 
E’ facoltà del Consiglio di dichiarare decadute dalla qualità di Socio quelle persone che avessero comunque perso quei requisiti morali indispensabili per la partecipazione all’Associazione. Nei casi meno gravi, il Consiglio Direttivo può deliberare la semplice deplorazione, oppure il Presidente dell’Associazione può provvedere, d’accordo col Consiglio, al richiamo del Socio o della ditta. Contro la deliberazione di esclusione o di deplorazione o di richiamo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica, da effettuarsi mediante lettera raccomandata al Collegio stesso, il quale decide inappellabilmente.


DURATA E SCIOGLIMENTO

ARTICOLO XXII 
La durata dell’Associazione è illimitata. I soci possono decidere, in Assemblea o anche mediante referendum, lo scioglimento dell’Associazione. In tal caso, essi nomineranno i liquidatori determinandone i poteri, e delibereranno sulla destinazione del patrimonio sociale, rimanendo esclusa, però, la ripartizione dello stesso fra le ditte associate. Per determinare lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno due terzi del Soci Effettivi.


DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO XXIII
Di tutte le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. I verbali delle Assemblee saranno tenuti presso la Sede Sociale a disposizione dei Soci.

 

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.


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Statuto sociale 2019